(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                      Protezione dei testimoni 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adotta  misure  adeguate  nell'ambito  dei
propri  mezzi,  per  garantire  efficaci  forme  di   protezione   da
potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono  in
processi  penali  in  relazione  ai  reati  di  cui   alla   presente
Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e  delle  altre
persone ad essi vicine. 
   2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono
includere,  tra  le  altre,  fatti  salvi  i  diritti  dell'imputato,
compreso il diritto al giusto processo: 
    (a) l'istituzione di procedure per la protezione fisica  di  tali
persone quali, nella misura necessaria ed attuabile il  trasferimento
di domicilio e  permettendo,  laddove  possibile,  il  divieto  o  la
limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identita' e la
dislocazione di tali persone; 
    (b) l'adozione di norme relative alle prove onde  permettere  che
le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l'incolumita'
del  testimone  anche  attraverso  l'uso  di  mezzi  tecnologici   di
comunicazione, come collegamenti video ed altri strumenti adeguati. 
   3. Gli Stati Parte valutano la possibilita' di stipulare accordi o
intese con altri Stati  per  il  trasferimento  del  domicilio  delle
persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
   4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  alle
vittime in quanto testimoni.