Articolo 24 Protezione dei testimoni 1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate nell'ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine. 2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell'imputato, compreso il diritto al giusto processo: (a) l'istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile il trasferimento di domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identita' e la dislocazione di tali persone; (b) l'adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l'incolumita' del testimone anche attraverso l'uso di mezzi tecnologici di comunicazione, come collegamenti video ed altri strumenti adeguati. 3. Gli Stati Parte valutano la possibilita' di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.