(Convenzione - art. 25)
                            Articolo 25. 
              Assistenza alle vittime e loro protezione 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure  appropriate  nell'ambito
dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei
reati previsti dalla presente Convenzione, in particolare nei casi di
minaccia, ritorsione o intimidazione. 
   2.  Ciascuno  Stato  Parte  stabilisce  procedure   adeguate   per
consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento delle vittime
dei reati trattati nella presente Convenzione. 
   3.  Ciascuno  Stato  Parte,  nel  rispetto  delle  proprie   leggi
nazionali, consente che siano esposti gli  interessi  e  le  opinioni
delle  vittime  e  siano  considerati  in  una  fase   adeguata   dei
procedimenti  penali  contro  gli  imputati  in  modo  tale  da   non
pregiudicare i diritti della difesa.