Articolo 26 Misure per rafforzare la cooperazione con le autorita' giudiziarie 1. Ciascuno Stato Parte prende adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati: (a) a fornire alle autorita' competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali: (i) l'identita', natura, composizione, struttura, collocazione e attivita' di gruppi criminali organizzati; (ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati; (iii) i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere; (b) a fornire alle autorita' competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato. 2. Ciascuno Stato Parte valuta a possibilita', in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento penale di un reato trattato dalla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita', nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie legislazioni nazionali, di garantire l'immunita' dall'azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione. 4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall'articolo 24 della presente Convenzione. 5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorita' competenti in un altro Stato Parte, gli Stati Parti interessati potranno prendere in considerazione la possibilita' di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilita', per l'altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del presente articolo.