(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
 Misure per rafforzare la cooperazione con le autorita' giudiziarie 
 
   1. Ciascuno Stato Parte prende adeguate  misure  per  incoraggiare
persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi  criminali
organizzati: 
    (a) a fornire alle autorita' competenti  informazioni  utili  per
scopi investigativi e probatori su questioni quali: 
     (i) l'identita', natura, composizione, struttura, collocazione e
attivita' di gruppi criminali organizzati; 
     (ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali,  con  altri
gruppi criminali organizzati; 
     (iii)  i  reati  che  i  gruppi  criminali  organizzati  abbiano
commesso o intendano commettere; 
    (b) a fornire alle autorita'  competenti  un  aiuto  concreto  ed
effettivo  che  possa  contribuire  a  privare  i  gruppi   criminali
organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato. 
   2. Ciascuno Stato Parte valuta a possibilita', in casi  specifici,
di attenuare la pena  prevista  per  un  imputato  che  fornisca  una
cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento penale di
un reato trattato dalla presente Convenzione. 
   3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita', nel  rispetto  dei
principi  fondamentali  delle  proprie  legislazioni  nazionali,   di
garantire l'immunita' dall'azione  penale  a  chiunque  fornisca  una
collaborazione   sostanziale   nelle   indagini   o   determini    il
perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione. 
   4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto  previsto
dall'articolo 24 della presente Convenzione. 
   5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo
che si trova in uno Stato  Parte  possa  fornire  una  collaborazione
sostanziale alle autorita' competenti in un altro  Stato  Parte,  gli
Stati  Parti  interessati  potranno  prendere  in  considerazione  la
possibilita' di  stipulare  accordi  o  intese,  nel  rispetto  delle
proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilita', per  l'altro
Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del
presente articolo.