(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
                       Cooperazione di polizia 
 
   1.  Gli  Stati  Parte  collaborano  strettamente  fra   di   loro,
coerentemente   con   i   rispettivi   ordinamenti    giuridici    ed
amministrativi  nazionali,  per  rafforzare  l'efficacia  dell'azione
delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla  presente
Convenzione. Ciascuno Stato  Parte  adotta,  in  particolare,  misure
effettive: 
    (a) per rafforzare e, laddove  necessario,  istituire  canali  di
comunicazione tra le  rispettive  autorita',  istituzioni  e  servizi
competenti al fine di  rendere  piu'  semplice  il  sicuro  e  rapido
scambio d'informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui
alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati  Parte  interessati
lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attivita' criminali; 
    (b)  per  cooperare  con  altri  Stati  Parte  nella   conduzione
d'indagini relative ai reati trattati dalla  presente  Convenzione  e
riguardanti: 
     (i) l'identita', collocazione e attivita' di persone sospette di
partecipazione in detti reati o la localizzazione  di  altre  persone
coinvolte; 
     (ii) i movimenti di proventi del reato o  beni  derivanti  dalla
commissione di tali reati; 
     (iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri mezzi utilizzati
o che ci si propone di utilizzare per la commissione di tali reati; 
    (e)  per  fornire,  ove  opportuno,  i  necessari   strumenti   o
quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi: 
    (d) per  facilitare  l'effettivo  coordinamento  tra  le  proprie
autorita', istituzioni e  servizi  competenti  e  per  promuovere  lo
scambio del personale e degli esperti, compreso, nel  rispetto  delle
intese e degli accordi bilaterali fra gli Stati Parte interessati, il
dislocamento di ufficiali di collegamento; 
    (e) per lo scambio di informazioni  con  altri  Stati  Parte  sui
mezzi specifici e i metodi usati dai  gruppi  criminali  organizzati,
compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e  l'utilizzo  di  false
identita', documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere
la natura delle attivita' illecite; 
    (f)  per  scambiare  le  informazioni  e  coordinare  le   misure
amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di
individuare precocemente i reati previsti dalla presente Convenzione. 
   2. Allo scopo di dare attuazione alla  presente  Convenzione,  gli
Stati Parte valutano l'opportunita' di concludere  intese  o  accordi
bilaterali o multilaterali  per  la  diretta  collaborazione  tra  le
proprie istituzioni preposte alla lotta al crimine  e,  laddove  tali
intese o accordi siano gia' esistenti, l'opportunita'  di  emendarli:
In mancanza di tali accordi o intese fra gli Stati Parte interessati,
le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la
reciproca cooperazione di polizia i relazione ai reati trattati dalla
Convenzione  stessa..  Qualora   opportuno,   le   Parti   utilizzano
pienamente  gli  accordi  e  le  intese,  nonche'  le  organizzazioni
regionali o internazionali per incrementare la  cooperazione  tra  le
proprie strutture di polizia. 
   3. Gli Stati Parti si sforzano di cooperare con i propri mezzi per
fronteggiare il ine organizzato transnazionale perpetrato  attraverso
l'uso della moderna tecnologia.