Articolo 28 Raccolta, scambio ed analisi delle di informazioni sulla natura della criminalita' organizzata 1. Ciascuno Stato Parte considera l'analisi, con la consulenza della comunita' accademica e scientifica, di tendenze della criminalita' organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, cosi' come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate. 2. Gli Stati Parte considerano la possibilita' di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attivita' della criminalita' organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni. 3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilita' di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalita' organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilita'.