(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
Raccolta, scambio ed analisi delle di informazioni sulla natura della
                      criminalita' organizzata 
 
   1. Ciascuno Stato Parte considera  l'analisi,  con  la  consulenza
della  comunita'  accademica  e  scientifica,   di   tendenze   della
criminalita' organizzata nel proprio territorio, circostanze  in  cui
essa opera,  cosi'  come  i  gruppi  professionali  e  le  tecnologie
utilizzate. 
   2. Gli Stati Parte considerano la  possibilita'  di  sviluppare  e
condividere tra di  loro  e  attraverso  organizzazioni  regionali  e
internazionali, le conoscenze  analitiche  riguardanti  le  attivita'
della criminalita' organizzata. A tal fine, si dovrebbero  sviluppare
ed applicare in modo adeguato  definizioni,  standard  e  metodologie
comuni. 
   3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilita' di monitorare le
proprie politiche e misure attuate  per  combattere  la  criminalita'
organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilita'.