Articolo 29 Formazione e assistenza tecnica. 1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane, nonche' altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue: (a) metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione; (b) itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure; (c) monitoraggio dei movimenti del contrabbando; (d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi utilizzati per il trasferimento, l'occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonche' dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari; (e) raccolta delle prove; (f) tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco; (g) aggiornate attrezzature e tecniche d'indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura; (h) metodi utilizzati nella lotta alla criminalita' transnazionale organizzata che richiedono l'uso di' computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna; (i) metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni. 2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare o attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo, ed a tal fine, se del caso, utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessita' speciali degli Stati di transito. 3. Gli Stati Parti promuovono la formazione e l'assistenza tecnica che agevolano l'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorita' centrali o negli organismi responsabili. 4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali o multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attivita' operative e la formazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi o intese bilaterali o multilaterali.