(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                       Ambito di applicazione 
 
   1.  La  presente  Convenzione  si  applica,   salvo   disposizione
contraria,  alla   prevenzione,   investigazione   ed   all'esercizio
dell'azione penale per: 
    (a) I reati stabiliti ai sensi degli articoli 5,6, 8 e 23 della 
presente Convenzione; e 
    (b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione; 
    laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono  coinvolto
un gruppo criminale organizzato. 
   2. Ai fini del paragrafo i del presente articolo, un reato  e'  di
natura transnazionale se: 
    (a) e' commesso in piu' di uno Stato; 
    (b) e' commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della  sua
preparazione, pianificazione, direzione o  controllo  avviene  in  un
altro Stato; 
    (c) e' commesso in uno Stato, ma in esso e' implicato  un  gruppo
criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno 
Stato; o 
    (d) e' commesso in uno Stato ma  ha  effetti  sostanziali  in  un
altro Stato.