(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo  dello  sviluppo
                 economico e dell'assistenza tecnica 
 
   1. Gli Stati Parti adottano misure tendenti, per quanto possibile,
all'attuazione ottimale della presente Convenzione  per  mezzo  della
cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli  effetti
negativi della criminalita' organizzata sulla societa' in generale ed
in particolare sullo sviluppo sostenibile. 
   2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti, per quanto possibile,
e in coordinamento fra loro, cosi' come insieme  alle  organizzazioni
internazionali e regionali: 
    (a) per accrescere la loro cooperazione  a  vari  livelli  con  i
Paesi in via di sviluppo, in  modo  da  rafforzare  la  capacita'  di
questi  ultimi  di  prevenire  e  di   combattere   la   criminalita'
organizzata transnazionale; 
    (b) per accrescere l'assistenza finanziaria e materiale  in  modo
da sostenere gli sforzi dei Paesi in via  di  sviluppo  nell'efficace
lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e per  aiutarli  a
attuare con successo la presente Convenzione; 
    (c) per fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo ed
ai paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far
fronte  alle  loro  necessita'  per   l'attuazione   della   presente
Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si sforzano di  versare  dei
contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificatamente
designato a tale scopo in uno  strumento  finanziario  delle  Nazioni
Unite.  Gli  Stati  Parte  potranno  anche  prendere  in  particolare
considerazione, in conformita'  alla  legislazione  interna  ed  alle
disposizioni della presente Convenzione,  l'ipotesi  di  versare  sul
suddetto conto una percentuale  del  denaro  o  una  percentuale  del
corrispondente valore  dei  proventi  di  reati  o  dei  proventi  di
proprieta' confiscate ai  sensi  delle  disposizioni  della  presente
Convenzione; 
    (d)  per  incoraggiare  e  convincere  altri  Stati  ed  istituti
finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi cui
si fa riferimento in quest'articolo,  in  particolare  fornendo  piu'
programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi
in via di sviluppo al fine di  assisterli  nel  raggiungimento  degli
obiettivi della presente Convenzione. 
   3. Queste misure sono, per  quanto  possibile,  senza  pregiudizio
riguardo agli obblighi  esistenti  di  assistenza  verso  l'estero  o
riguardo ad  altre  intese  di  cooperazione  finanziaria  a  livello
bilaterale, regionale o internazionale. 
   4. Gli Stati Parti possono concludere accordi o intese  bilaterali
o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica,  prendendo  in
considerazione  le  intese  finanziarie  necessarie  ad  attuare   la
cooperazione  internazionale  prevista  dalla  presente   Convenzione
affinche' essa sia  efficace  nella  prevenzione,  identificazione  e
contrasto al crimine organizzato transnazionale.