Articolo 30 Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica 1. Gli Stati Parti adottano misure tendenti, per quanto possibile, all'attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalita' organizzata sulla societa' in generale ed in particolare sullo sviluppo sostenibile. 2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti, per quanto possibile, e in coordinamento fra loro, cosi' come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali: (a) per accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacita' di questi ultimi di prevenire e di combattere la criminalita' organizzata transnazionale; (b) per accrescere l'assistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell'efficace lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e per aiutarli a attuare con successo la presente Convenzione; (c) per fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessita' per l'attuazione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si sforzano di versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificatamente designato a tale scopo in uno strumento finanziario delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte potranno anche prendere in particolare considerazione, in conformita' alla legislazione interna ed alle disposizioni della presente Convenzione, l'ipotesi di versare sul suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di proprieta' confiscate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione; (d) per incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi cui si fa riferimento in quest'articolo, in particolare fornendo piu' programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione. 3. Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l'estero o riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale. 4. Gli Stati Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione affinche' essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al crimine organizzato transnazionale.