(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
                             Prevenzione 
 
   1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti
nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e  politiche
finalizzate  alla  prevenzione  della   criminalita'   transnazionale
organizzata, 
   2. Gli Stati Parte s'impegnano,  con  idonee  misure  legislative,
amministrative o  di  altra  natura  e  in  conformita'  ai  principi
fondamentali  della  propria  legislazione  interna,  a  ridurre   le
occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati  hanno
di partecipare a mercati leciti con i proventi del reato. Tali misure
dovrebbero riguardare in particolare: 
    (a)  il  rafforzamento  della   cooperazione   fra   gli   organi
investigativi o i pubblici ministeri, ed i competenti  enti  privati,
inclusa l'industria; 
    (b) la promozione dello sviluppo dei criteri e  dei  procedimenti
designati  per  salvaguardare  l'integrita'  del   pubblico   e   dei
competenti enti privati, come pure i codici di comportamento  per  le
professioni  interessate,  e  in  particolare  per  gli  avvocati,  i
pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili; 
    (c) la  prevenzione  dell'abuso  da  parte  di  gruppi  criminali
organizzati  di  gare  di  appalto  pubbliche  e  la  concessione  di
sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche  autorita'  per
lo svolgimento dell'attivita' commerciale; 
    (d) la prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da  parte  di
gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere: 
     (i) l'istituzione di pubblici  registri  relativi  alle  persone
giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella  gestione  e
nel finanziamento delle persone giuridiche; 
     (ii) l'introduzione della possibilita',  con  provvedimento  del
Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo,  di  interdire  alle  persone
dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla  presente  Convenzione,
l'esercizio, per un determinato periodo di  tempo,  della  carica  di
responsabile  di  persone  giuridiche  rientranti  nell'ambito  della
propria giurisdizione; 
     (iii)  l'istituzione  di  registri   nazionali   delle   persone
interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone 
giuridiche; e 
     (iv) lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui  si
fa riferimento ai punti (d) (i) e (iii) del presente paragrafo con le
competenti autorita' degli altri Stati Parte. 
   3. Gli Stati Parte si sforzano  di  promuovere  la  reintegrazione
nella societa' delle persone dichiarate colpevoli di  reati  previsti
dalla presente Convenzione. 
   4. Gli Stati Parte si  sforzano  di  valutare  periodicamente  gli
strumenti legali del caso e le  prassi  amministrative  esistenti  al
fine di individuare la loro  vulnerabilita'  all'abuso  da  parte  di
gruppi criminali organizzati. 
   5. Gli Stati Parti s'impegnano a promuovere la  consapevolezza  da
parte del pubblico dell'esistenza, cause e  gravita'  della  minaccia
rappresentata dalla criminalita' transnazionale organizzata.  Se  del
caso si possono diffondere informazioni tramite i mass-media, incluse
misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla  prevenzione
ed alla lotta contro tale criminalita'. 
   6. Ciascuno Stato  Parte  informa  il  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite circa il nome  e  l'indirizzo  dell'autorita'  o  delle
autorita' che possono assistere altri Stati  Parte  nello  sviluppare
misure atte a prevenire la criminalita' transnazionale organizzata. 
   7 Gli Stati Parte, come opportuno, collaboreranno reciprocamente e
con  le  rilevanti  organizzazioni  internazionali  e  organizzazioni
regionali, nel promuovere e sviluppare le misure di cui nel  presente
articolo. Cio' include la partecipazione  a  progetti  internazionali
volti a prevenire il crimine transnazionale organizzato,  ad  esempio
alleviando le circostanze che rendono gruppi  socialmente  emarginati
vulnerabili all'azione della criminalita' transnazionale organizzata.