(Convenzione - art. 32)
                             Articolo 32 
               Conferenza delle Parti alla Convenzione 
 
   1. Con la presente viene  istituita  una  Conferenza  delle  Parti
aderenti alla Convenzione ne di migliorare la capacita'  degli  Stati
Parte di combattere la criminalita' transnazionale organizzata  e  di
promuovere e valutare l'attuazione della presente Convenzione. 
   2.  Il  Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite   convoca   la
Conferenza delle Parti non oltre un anno dall'entrata in vigore della
presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le  regole  di
procedura e le norme che regolano le attivita' descritte nei commi  3
e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il  pagamento
delle spese sostenute nello svolgimento di tali attivita). 
   3.  La  Conferenza  delle  Parti  stabilisce  i   meccanismi   per
raggiungere  gli  obiettivi  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo, compreso: 
    (a) agevolare le attivita'  degli  Stati  Parte  ai  sensi  degli
articoli 29,  30  e  31  della  presente  Convenzione,  incoraggiando
inoltre la mobilizzazione di contributi volontari; 
    (b) agevolare lo  scambio  d'informazioni  fra  gli  Stati  Parte
riguardo   ai   modelli   ed   alle   tendenze   della   criminalita'
transnazionale organizzata ed alle prassi coronate  da  successo  per
combatterla; 
    c) cooperare con le competenti  organizzazioni  internazionali  e
regionali e con le organizzazioni non governative; 
    (c) rivedere periodicamente l'attuazione della presente 
Convenzione 
    (d)  avanzare  raccomandazioni   per   migliorare   la   presente
Convenzione e la sua attuazione. 
   4. Ai fini di quanto previsto dai  commi  3(d)  e  (e)  di  questo
articolo,  la  Conferenza  delle  Parti  acquisisce   la   necessaria
conoscenza delle misure adottate dagli  Stati  Parte  nell'attuazione
della presente Convenzione e delle difficolta'  da  essi  incontrate,
sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite  i
meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla
Conferenza delle Parti. 
   5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza  delle  Parti  le
informazioni sui propri programmi,  piani  e  prassi,  come  pure  le
misure legislative e amministrative adottate per attuare la  presente
Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.