(Convenzione - art. 35)
                             Articolo 35 
                    Soluzione delle controversie 
 
   1. Gli Stati Parte s'impegnano a comporre le controversie relative
all'interpretazione o  all'applicazione  della  presente  Convenzione
tramite negoziato. 
   2. Qualsiasi controversia fra due  o  piu'  Stati  Parte  riguardo
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  Convenzione,
che non possa essere composta tramite  negoziato  entro  un  arco  di
tempo  ragionevole,  a  richiesta  di  uno  di  quegli  Stati,  sara'
demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data  della  richiesta
d'arbitrato, quegli Stati Parte  non  sono  in  grado  di  accordarsi
sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi puo' rimettere  la
controversia  alla  Corte   Internazionale   di   Giustizia   tramite
richiesta, in conformita' allo Statuto della Corte. 
   3.  Ciascuno  Stato  Parte,  al  momento  della  firma,  ratifica,
accettazione o approvazione o  adesione  alla  presente  Convenzione,
puo' dichiarare di non considerarsi  vincolato  dal  paragrafo  2  di
questo articolo.  Gli  altri  Stati  Parte  non  sono  vincolati  dal
paragrafo 2 di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato  Parte
che abbia fatto tale riserva. 
   4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva  conformemente  al
paragrafo 3 di questo articolo puo' in qualsiasi momento revocare  la
riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.