(Convenzione - art. 38)
                             Articolo 38 
                          Entrata in vigore 
 
   1. La presente Convenzione entra in vigore il  novantesimo  giorno
dopo  il   deposito   del   quarantesimo   strumento   di   ratifica,
accettazione,  approvazione  o  adesione.  Ai   fini   del   presente
paragrafo, nessun strumento depositato da un'organizzazione regionale
d'integrazione economica e' considerato supplementare agli  strumenti
depositati da Stati membri di tale organizzazione. 
   2. Nei confronti di  ciascuno  Stato  o  organizzazione  regionale
d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi  o  aderisca
alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento
di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo  giorno
dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del
rispettivo strumento.