Articolo 38 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessun strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione. 2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.