Articolo 39 Modifica 1. Trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facolta' di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunichera' quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la modifica proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti compira' ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l'adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti. 2. Nell'ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati Membri che sono Parte della presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa. 3. Una modifica adottata in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte. 4. Una modifica adottata in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo entrera' in vigore, in relazione ad uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale modifica. 5. Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sara' vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.