(Convenzione - art. 39)
                             Articolo 39 
                              Modifica 
 
   1. Trascorso il termine di  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore
della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha  la  facolta'  di
proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario  Generale
delle Nazioni Unite, il quale comunichera' quindi agli Stati Parte  e
alla Conferenza delle Parti aderenti  alla  Convenzione  la  modifica
proposta, al fine del suo esame  e  della  rispettiva  decisione.  La
Conferenza delle  Parti  compira'  ogni  sforzo  per  raggiungere  un
accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni
tentativo  in  tal  senso  senza  essere  pervenuti  ad  un  accordo,
l'adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto  di
maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e  votanti  nella
riunione della Conferenza delle Parti. 
   2.  Nell'ambito   delle   questioni   di   loro   competenza,   le
organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il  loro
diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di  voti
pari a quello dei loro Stati Membri che  sono  Parte  della  presente
Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto  di
voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa. 
   3. Una  modifica  adottata  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente articolo e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione
da parte degli Stati Parte. 
   4. Una  modifica  adottata  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente articolo entrera' in  vigore,  in  relazione  ad  uno  Stato
Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il  Segretario
Generale  delle  Nazioni   Unite   dello   strumento   di   ratifica,
accettazione o approvazione di tale modifica. 
   5. Nel momento della sua entrata  in  vigore,  la  modifica  sara'
vincolante per quegli Stati Parte che hanno  manifestato  il  proprio
consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati
Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione
e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata  dagli
stessi.