(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                       Tutela della sovranita' 
 
   1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di  cui  alla  presente
Convenzione coerentemente con i  principi  dell'uguaglianza  sovrana,
dell'integrita'  territoriale  e  del  non  intervento  negli  affari
interni di altri Stati. 
   2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato  Parte  ad
intraprendere nel territorio di  un  altro  Stato  l'esercizio  della
giurisdizione e di funzioni che sono  riservate  esclusivamente  alle
autorita' di quell'altro Stato dal suo diritto interno.