Articolo 4 Tutela della sovranita' 1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'uguaglianza sovrana, dell'integrita' territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati. 2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorita' di quell'altro Stato dal suo diritto interno.