(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
Penalizzazione  della   partecipazione   ad   un   gruppo   criminale
                             organizzato 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative  e  di  altra
natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso
intenzionalmente: 
    (a) ad una o a  entrambi  delle  seguenti  condotte  quali  reati
distinti da quelli che comportano il tentativo o la  consumazione  di
un'attivita' criminale: 
     (i) l'accordarsi con una o piu' persone per commettere un  reato
grave, per un  fine  concernente  direttamente  o  indirettamente  il
raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale,
e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un  atto
commesso da uno dei partecipanti in virtu' di  questa  intesa  o  che
coinvolge un gruppo criminale organizzato; 
     (ii) la condotta di una persona che, consapevole dello  scopo  e
dell'attivita'  criminale  in  generale  di   un   gruppo   criminale
organizzato o della sua intenzione di commettere il reato in 
questione; partecipa attivamente 
      a. alle attivita' criminali del gruppo criminale organizzato; 
      b.  ad  altre  attivita'  del  gruppo  criminale   organizzato,
consapevole che la sua partecipazione contribuira' al  raggiungimento
del suddetto scopo criminoso; 
    (b) all'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire
o consigliare la perpetrazione di un reato  grave  che  coinvolge  un
gruppo criminale organizzato. 
   2. La conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo o  l'accordo
di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono  essere  dedotti
da circostanze obiettive basate sui fatti. 
   3.  Gli  Stati  Parti  il  cui  diritto   interno   subordina   la
constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1(a) (i) del  presente
articolo al fatto che sia coinvolto un gruppo criminale  organizzato,
si accertano che il loro diritto interno copra tutti  i  reati  gravi
commessi da gruppi criminali organizzati. Tali Stati  Parte,  nonche'
gli Stati Parte il cui diritto interno subordina la constatazione dei
reati enunciati al paragrafo 1 a)  (i)  del  presente  articolo  alla
perpetrazione di un atto ai sensi dell'accordo, informano di cio'  il
Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o  del
deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o  approvazione
della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa.