Articolo 6 Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato 1. Ogni Stato Parte adottera', in conformita' ai principi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, se commessi intenzionalmente: a) (i) alla trasformazione o al trasferimento di beni, pur sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare l'illecita origine di tali beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella perpetrazione del reato presupposto a sfuggire alle conseguenze giuridiche della sua azione; (ii) all'occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprieta' di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato; b) e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico: (i) all'acquisizione, possesso, o utilizzo di beni, il cui possessore, detentore o utilizzatore e' a conoscenza, nel momento in cui li riceve, che essi sono provento di reato; (ii) alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti nel presente articolo, o ad ogni altra associazione, intesa, tentativo o complicita' mediante la fornitura di assistenza, aiuto o consulenza in vista della sua perpetrazione. 2. Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo: a) Ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla piu' vasta gamma di reati presupposti; b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all'articolo 2 della presente Convenzione ed i reati determinati conformemente agli articoli 5,8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati; c) Ai fini del paragrafo b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi fuori dal territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte sono reati presupposti solo quando il relativo comportamento costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove e' commesso, e sarebbe reato in forza del diritto interno dello Stato Parte che applica il presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio. d) Ogni Stato Parte fornisce al Segretario Generale delle Nazioni Unite copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo, nonche' di ogni successiva modifica apportata a tali leggi, o una descrizione di esse (e) Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, puo' essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto. (f) La conoscenza, l'intenzione o la motivazione, in quanto elementi costitutivi di un reato enunciato al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze obiettive basate sui fatti.