(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
        Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato 
 
   1.  Ogni  Stato  Parte  adottera',  in  conformita'  ai   principi
fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative  e
di altra natura, necessarie a conferire il  carattere  di  reato,  se
commessi intenzionalmente: 
    a) (i) alla  trasformazione  o  al  trasferimento  di  beni,  pur
sapendo che tali beni costituiscono proventi di  reato,  al  fine  di
occultare o dissimulare l'illecita origine di tali beni o di  aiutare
qualsiasi persona coinvolta nella perpetrazione del reato presupposto
a sfuggire alle conseguenze giuridiche della sua azione; 
    (ii) all'occultamento o alla dissimulazione  della  vera  natura,
fonte, ubicazione, cessione, movimento o  proprieta'  di  beni  o  di
diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato; 
    b) e, fatti salvi i concetti  fondamentali  del  suo  ordinamento
giuridico: 
     (i) all'acquisizione, possesso,  o  utilizzo  di  beni,  il  cui
possessore, detentore o utilizzatore e' a conoscenza, nel momento  in
cui li riceve, che essi sono provento di reato; 
     (ii) alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti nel presente
articolo,  o  ad  ogni  altra  associazione,  intesa,   tentativo   o
complicita' mediante la fornitura di assistenza, aiuto  o  consulenza
in vista della sua perpetrazione. 
   2. Ai fini dell'attuazione o  applicazione  del  paragrafo  1  del
presente articolo: 
    a) Ogni Stato  Parte  cerca  di  applicare  il  paragrafo  1  del
presente articolo alla piu' vasta gamma di reati presupposti; 
    b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati  presupposti
tutti i reati gravi  come  definiti  all'articolo  2  della  presente
Convenzione ed i reati determinati conformemente agli articoli 5,8  e
23 della presente  Convenzione.  Nel  caso  di  Stati  Parte  la  cui
legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici,
essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati  connessi  a
gruppi criminali organizzati; 
    c) Ai fini del paragrafo  b),  i  reati  presupposti  comprendono
reati commessi sia all'interno che  all'esterno  della  giurisdizione
dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi fuori  dal
territorio sotto la giurisdizione  di  uno  Stato  Parte  sono  reati
presupposti solo quando il relativo comportamento  costituisce  reato
ai sensi del diritto interno dello Stato dove e' commesso, e  sarebbe
reato in forza del diritto interno dello Stato Parte che  applica  il
presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio. 
    d) Ogni Stato Parte fornisce al Segretario Generale delle Nazioni
Unite copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo,
nonche' di ogni successiva modifica apportata a tali leggi, o una 
descrizione di esse 
    (e) Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di
uno Stato Parte, puo' essere disposto che i reati di cui al paragrafo
1 del presente articolo non si  applichino  alle  persone  che  hanno
commesso il reato presupposto. 
    (f) La conoscenza,  l'intenzione  o  la  motivazione,  in  quanto
elementi costitutivi  di  un  reato  enunciato  al  paragrafo  1  del
presente articolo possono essere  dedotte  da  circostanze  obiettive
basate sui fatti.