(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                   Penalizzazione della corruzione 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adottera' le misure legislative e di altra
natura necessarie a conferire carattere di reato  ai  seguenti  atti,
quando essi sono commessi intenzionalmente: 
    a) promettere, offrire o assicurare  ad  un  pubblico  ufficiale,
direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o
per altra persona o entita',  affinche'  compia,  o  si  astenga  dal
compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali; 
    b) sollecitare o accettare, da parte di  un  pubblico  ufficiale,
direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o
per altra persona o entita',  affinche'  compia,  o  si  astenga  dal
compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 
   2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di  misure
legislative e di altre necessarie a conferire il carattere  di  reato
agli  atti  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo,   che
coinvolgono  un  pubblico  ufficiale  straniero  o   un   funzionario
internazionale..Allo stesso modo, ciascuno  Stato  Parte  prevede  di
conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione. 
   3. Ciascuno Stato Parte adotta altresi'  le  misure  necessarie  a
conferire il carattere di reato al fatto di rendersi complice  di  un
reato stabilito in conformita' al presente articolo. 
   4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9
della presente Convenzione, "pubblico ufficiale" indica  un  pubblico
ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico,  nel  modo
in questa denominazione e' definita nel diritto interno ed  applicata
nel diritto penale dello Stato Parte in cui la persona  in  questione
esercita tale funzione.