Articolo 8 Penalizzazione della corruzione 1. Ciascuno Stato Parte adottera' le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente: a) promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o per altra persona o entita', affinche' compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali; b) sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o per altra persona o entita', affinche' compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative e di altre necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale..Allo stesso modo, ciascuno Stato Parte prevede di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte adotta altresi' le misure necessarie a conferire il carattere di reato al fatto di rendersi complice di un reato stabilito in conformita' al presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9 della presente Convenzione, "pubblico ufficiale" indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, nel modo in questa denominazione e' definita nel diritto interno ed applicata nel diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita tale funzione.