Traduzione non ufficiale PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA VOLTA A PREVENIRE, REPRIMERE E PUNIRE LA TRATTA DELLE PERSONE, IN PARTICOLARE DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Preambolo Gli Stati Parte al presente Protocollo, Dichiarando che un'azione efficace volta a prevenire e combattere la tratta delle persone, in particolare di donne e di fanciulli, esige dai paesi di origine, di transito e di destinazione un approccio globale e internazionale comprendente le misure destinate a prevenire tale tratta, a punire i trafficanti ed a tutelare le vittime di questa tratta, in particolare facendo rispettare i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, In considerazione del fatto che, malgrado l'esistenza di vari strumenti internazionali contenenti regole e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, non vi e' alcun strumento universale che concerne tutti gli aspetti della tratta delle persone, Preoccupati per il fatto che, in assenza di tale strumento, le persone vulnerabili ad una siffatta tratta non siano sufficientemente tutelate, Ricordando la risoluzione 53/111 del 9 dicembre 1998 dell'Assemblea Generale, con cui l'Assemblea ha deciso d'istituire un comitato intergovernativo speciale, aperto a tutte le iscrizioni, allo scopo di elaborare una convenzione internazionale globale contro la criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare in particolare uno strumento internazionale di lotta contro la tratta di donne e fanciulli; Convinti che il fatto di annettere alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata uno strumento internazionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, facilitera' la prevenzione e la lotta contro questo tipo di criminalita', Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Relazioni con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata 1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata. Esso sara' interpretato congiuntamente alla Convenzione. 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria di detto Protocollo. 3. I reati determinati in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati reati determinati in conformita' alla Convenzione.