(Protocollo 1-art. 1)
   Traduzione non ufficiale 
 
 
     PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE 
      CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA VOLTA A 
      PREVENIRE, REPRIMERE E PUNIRE LA TRATTA DELLE PERSONE, IN 
               PARTICOLARE DELLE DONNE E DEI FANCIULLI 
                              Preambolo 
 
   Gli Stati Parte al presente Protocollo, 
   Dichiarando che un'azione efficace volta a prevenire e  combattere
la tratta delle persone, in particolare  di  donne  e  di  fanciulli,
esige dai  paesi  di  origine,  di  transito  e  di  destinazione  un
approccio globale e internazionale comprendente le misure destinate a
prevenire tale tratta, a  punire  i  trafficanti  ed  a  tutelare  le
vittime di questa tratta, in particolare facendo  rispettare  i  loro
diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, 
   In considerazione del fatto  che,  malgrado  l'esistenza  di  vari
strumenti internazionali contenenti regole  e  disposizioni  pratiche
per combattere lo sfruttamento delle persone,  in  particolare  delle
donne e dei fanciulli, non  vi  e'  alcun  strumento  universale  che
concerne tutti gli aspetti della tratta delle persone, 
   Preoccupati per il fatto che, in assenza  di  tale  strumento,  le
persone vulnerabili ad una siffatta tratta non siano sufficientemente
tutelate, 
   Ricordando   la   risoluzione   53/111   del   9   dicembre   1998
dell'Assemblea Generale, con cui l'Assemblea ha deciso d'istituire un
comitato intergovernativo speciale, aperto  a  tutte  le  iscrizioni,
allo scopo di elaborare una convenzione internazionale globale contro
la criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare se  sia  il
caso di elaborare in  particolare  uno  strumento  internazionale  di
lotta contro la tratta di donne e fanciulli; 
   Convinti che il fatto di annettere alla Convenzione delle  Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata uno strumento
internazionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta  delle
persone, in particolare delle donne e dei fanciulli,  facilitera'  la
prevenzione e la lotta contro questo tipo di criminalita', 
   Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
Relazioni  con  la  Convenzione  delle  Nazioni   Unite   contro   la
               criminalita' transnazionale organizzata 
 
   1. Il presente Protocollo completa la  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata.  Esso  sara'
interpretato congiuntamente alla Convenzione. 
   2.  Le  disposizioni  della  Convenzione  si  applicano,   mutatis
mutandis, al presente Protocollo,  salvo  disposizione  contraria  di
detto Protocollo. 
   3. I reati determinati in conformita' all'articolo 5 del  presente
Protocollo sono considerati reati  determinati  in  conformita'  alla
Convenzione.