Articolo 10 Scambio d'informazioni e formazione 1. I servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione o altri servizi competenti degli Stati Parti cooperano fra di loro a seconda di come convenga, scambiandosi, conformemente alla legislazione interna di questi Stati, informazioni che consentano loro di determinare: a) se degli individui che attraversano o tentano di attraversare una frontiera internazionale con documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, sono autori o vittime della tratta delle persone; b) i tipi di documenti di viaggio che delle persone hanno utilizzato o tentato di utilizzare per attraversare una frontiera internazionale ai fini della tratta di persone; c) I mezzi ed i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta delle persone, compreso il reclutamento ed il trasporto delle vittime, i percorsi ed i collegamenti fra le persone ed i gruppi dediti a tale tratta, nonche' le misure che possono permettere di scoprirli. 2. Gli Stati Parti impartiscono o rafforzano la formazione degli agenti dei servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione e di altri servizi competenti in materia per la prevenzione della tratta di persone. Questa formazione dovrebbe far risaltare i metodi utilizzati per prevenire questa tratta, incriminare i trafficanti e far rispettare i diritti delle vittime, anche proteggendo queste ultime dai trafficanti. La formazione dovrebbe altresi' inoltre tener conto dell'esigenza di prendere in considerazione i diritti umani e le questioni relative ai fanciulli ed alla diversita' dei sessi, e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni rilevanti ed altri elementi della societa' civile. 3. Lo Stato Parte che riceve informazioni si attiene a qualsiasi condizione dello Stato Parte, il quale le ha trasmesse prevedendo delle restrizioni per il loro uso.