(Protocollo 1-art. 10)
                             Articolo 10 
                 Scambio d'informazioni e formazione 
 
   1. I servizi d'individuazione, di  repressione,  d'immigrazione  o
altri servizi competenti degli Stati Parti cooperano fra  di  loro  a
seconda  di   come   convenga,   scambiandosi,   conformemente   alla
legislazione interna di questi  Stati,  informazioni  che  consentano
loro di determinare: 
    a) se degli individui che attraversano o tentano di  attraversare
una frontiera internazionale con documenti di viaggio appartenenti ad
altre persone, o senza documenti di viaggio, sono  autori  o  vittime
della tratta delle persone; 
    b) i tipi  di  documenti  di  viaggio  che  delle  persone  hanno
utilizzato o tentato di utilizzare  per  attraversare  una  frontiera
internazionale ai fini della tratta di persone; 
    c)  I  mezzi  ed  i  metodi  utilizzati  dai   gruppi   criminali
organizzati per la tratta delle persone, compreso il reclutamento  ed
il trasporto delle vittime, i  percorsi  ed  i  collegamenti  fra  le
persone ed i gruppi dediti a  tale  tratta,  nonche'  le  misure  che
possono permettere di scoprirli. 
   2. Gli Stati Parti impartiscono o rafforzano la  formazione  degli
agenti dei servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione e
di altri servizi competenti  in  materia  per  la  prevenzione  della
tratta di persone. Questa formazione dovrebbe far risaltare i  metodi
utilizzati per prevenire questa tratta, incriminare i  trafficanti  e
far rispettare i diritti  delle  vittime,  anche  proteggendo  queste
ultime dai trafficanti. La formazione dovrebbe altresi' inoltre tener
conto dell'esigenza di prendere in considerazione i diritti  umani  e
le questioni relative ai fanciulli ed alla diversita'  dei  sessi,  e
dovrebbe  incoraggiare  la  cooperazione   con   organizzazioni   non
governative, altre organizzazioni rilevanti ed altri  elementi  della
societa' civile. 
   3. Lo Stato Parte che riceve informazioni si attiene  a  qualsiasi
condizione dello Stato Parte, il quale  le  ha  trasmesse  prevedendo
delle restrizioni per il loro uso.