(Protocollo 1-art. 11)
                             Articolo 11 
                          Misure di confine 
 
   1. Fatti salvi gli impegni  internazionali  relativi  alla  libera
circolazione delle persone, gli Stati  Parti  rafforzano  per  quanto
possibile i controlli  alle  frontiere  necessari  per  prevenire  ed
individuare la tratta delle persone. 
   2. Ciascun Stato Parte  adotta  le  misure  legislative,  o  altre
misure   appropriate,   per   impedire,   per    quanto    possibile,
l'utilizzazione  di  mezzi  di  trasporto  gestiti  da  trasportatori
commerciali ai fini della  perpetrazione  dei  reati  determinati  in
conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo. 
   3. Se del  caso,  e  fatte  salve  le  convenzioni  internazionali
applicabili, tali misure  prevedono  l'obbligo  per  i  trasportatori
commerciali,  ivi  compresa  qualsiasi  compagnia  di'  trasporti   o
proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di  accertare
che tutti i passeggeri siano in possesso  dei  documenti  di  viaggio
richiesti per entrare nello Stato d'accoglienza. 
   4.  Ogni  Stato  Parte  prende  i  provvedimenti   richiesti,   in
conformita'  alla  sua  legislazione  interna,  affinche'   l'obbligo
enunciato al paragrafo 3 del presente articolo  sia  accompagnato  da
sanzioni. 
   5. Ciascuno Stato Parte prevede di prendere provvedimenti i  quali
permettano, in conformita' alla sua legislazione interna,  di  negare
l'ingresso  alle  persone  implicate  nella  perpetrazione  di  reati
determinati in conformita' al presente Protocollo o di  annullare  il
loro visto. 
   6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione,  gli  Stati  Parte
prevedono di  rafforzare  la  cooperazione  fra  i  loro  servizi  di
controllo alle frontiere, in particolare mediante l'istituzione ed il
mantenimento di vie di comunicazione dirette.