(Protocollo 1-art. 12)
                             Articolo 12 
                 Sicurezza e controllo dei documenti 
 
   Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari,  secondo  i
mezzi disponibili: 
    a) per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identita'  che
rilascia siano di qualita' tale da non poter farne agevolmente un uso
improprio, ne' falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli 
illecitamente 
    b) per garantire l'integrita' e la  sicurezza  dei  documenti  di
viaggio o d'identita' da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire
che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.