Articolo 12 Sicurezza e controllo dei documenti Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i mezzi disponibili: a) per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identita' che rilascia siano di qualita' tale da non poter farne agevolmente un uso improprio, ne' falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli illecitamente b) per garantire l'integrita' e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identita' da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.