(Protocollo 1-art. 13)
                             Articolo 13 
               Legittimita' e validita' dei documenti 
 
   Su richiesta di un altro Stato Parte, uno  Stato  Parte  verifica,
conformemente alla sua legislazione interna ed in tempi  ragionevoli,
la legittimita' e la validita' dei documenti di viaggio o d'identita'
rilasciati, o ritenuti essere stati rilasciati a suo nome  e  che  si
sospetta siano utilizzati per la tratta di persone.