(Protocollo 1-art. 14)
                             Articolo 14 
                      Clausola di salvaguardia 
 
   1. Nessuna disposizione del presente Protocollo ha  incidenza  sui
diritti, obblighi e responsabilita' degli  Stati  e  dei  privati  in
forza  del  diritto  internazionale,   ivi   compreso   del   diritto
internazionale umanitario e del diritto  internazionale  relativo  ai
diritti umani, ed in particolare, ove applicabili, della  Convenzione
del 1951  e  del  Protocollo  del  1967  relativi  allo  statuto  dei
rifugiati ed al principio di non- allontanamento che vi e' enunciato. 
   2. Le misure enunciate nel presente Protocollo sono interpretate e
applicate  in  modo  tale  che  le  persone  non  siano  oggetto   di
discriminazione per via del fatto che sono  vittime  di  una  tratta.
L'interpretazione e l'applicazione di queste misure sono conformi  ai
principi di non-discriminazione internazionalmente riconosciuti.