Articolo 14 Clausola di salvaguardia 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo ha incidenza sui diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati e dei privati in forza del diritto internazionale, ivi compreso del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale relativo ai diritti umani, ed in particolare, ove applicabili, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo statuto dei rifugiati ed al principio di non- allontanamento che vi e' enunciato. 2. Le misure enunciate nel presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo tale che le persone non siano oggetto di discriminazione per via del fatto che sono vittime di una tratta. L'interpretazione e l'applicazione di queste misure sono conformi ai principi di non-discriminazione internazionalmente riconosciuti.