(Protocollo 1-art. 15)
                             Articolo 15 
                    Soluzione delle controversie 
 
   1. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo per risolvere le controversie
relative  all'interpretazione   o   all'applicazione   del   presente
Protocollo per mezzo di negoziazione. 
   2. Qualsiasi controversia fra due  o  piu'  Stati  Parte  relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente  Protocollo,  che
non puo' essere  risolta  per  via  negoziale  entro  un  ragionevole
periodo di tempo, sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta  di  uno
degli Stati Parte. Se, trascorsi sei mesi dalla data della  richiesta
di arbitrato, tali Stati Parte non sono in grado di intendersi  sulle
modalita' dell'arbitrato, uno qualunque fra di loro puo' deferire  la
controversia alla Corte Internazionale di Giustizia,  presentando  un
ricorso in conformita' con lo Statuto della Corte. 
   3. Ciascuno Stato  Parte  puo',  al  momento  della  firma,  della
ratifica,   dell'accettazione,   dell'approvazione    del    presente
Protocollo o dell'adesione a  quest'ultimo,  dichiarare  che  non  si
considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli  altri
Stati Parte non  saranno  vincolati  dal  paragrafo  2  del  presente
articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato tale
riserva. 
   4. Qualsiasi Stato Parte che ha formulato una riserva ai sensi del
paragrafo  3  del  presente  articolo  puo'  ritirarla  in  qualsiasi
momento,   indirizzando   una   notifica   al   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.