Articolo 17 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica sara' considerato come strumento aggiuntivo a quelli gia' depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente Protocollo dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o organizzazione dello strumento rilevante, oppure alla data in cui quest'ultimo entra in vigore in applicazione del presente articolo, se questa data e' posteriore.