(Protocollo 1-art. 18)
                             Articolo 18 
                             Emendamento 
 
   1. Alla scadenza di un termine di cinque anni  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente Protocollo,  uno  Stato  Parte
del Protocollo puo' proporre un emendamento e  depositarne  il  testo
presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite. Quest'ultimo comunichera'  la  proposta  di  emendamento  agli
Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, al  fine
di esaminare la proposta e adottare una decisione.  Gli  Stati  Parte
del presente Protocollo riuniti  nella  Conferenza  delle  Parti  non
lesinano alcun sforzo  per  addivenire  ad  un  consenso  su  ciascun
emendamento. Una volta esauriti tutti  gli  sforzi  in  vista  di  un
consenso, senza che un accordo  sia  stato  raggiunto,  l'emendamento
esigera'  come  estrema  risorsa  per  essere  adottato,  un  voto  a
maggioranza di due terzi degli Stati Parti del  presente  Protocollo,
presenti e votanti alla Conferenza delle Parti. 
   2.  Le  organizzazioni  regionali  d'integrazione  economica,  per
esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei
settori di loro competenza, dispongono di un numero di voti uguale al
numero dei loro Stati Membri che sono Parti del presente  Protocollo.
Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto  di  voto  se  i
loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa. 
   3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1  del  presente
articolo   e'   soggetto   alla    ratifica,    all'accettazione    o
all'approvazione degli Stati Parte. 
   4. Un emendamento adottato  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente articolo entrera' in vigore nei confronti di uno Stato Parte
novanta giorni dopo la data del deposito, ad  opera  di  detto  Stato
Parte,  presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione   delle
Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione di tale emendamento. 
   5. Un emendamento entrato in vigore e'  vincolante  riguardo  agli
Stati Parte che hanno espresso il loro consenso a  farne  parte.  Gli
altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente
Protocollo e  da  tutti  i  precedenti  emendamenti  che  essi  hanno
ratificato, accettato o approvato.