Articolo 18 Emendamento 1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo puo' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunichera' la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, al fine di esaminare la proposta e adottare una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per addivenire ad un consenso su ciascun emendamento. Una volta esauriti tutti gli sforzi in vista di un consenso, senza che un accordo sia stato raggiunto, l'emendamento esigera' come estrema risorsa per essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti. 2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati Membri che sono Parti del presente Protocollo. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa. 3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e' soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati Parte. 4. Un emendamento adottato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo entrera' in vigore nei confronti di uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito, ad opera di detto Stato Parte, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di tale emendamento. 5. Un emendamento entrato in vigore e' vincolante riguardo agli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso a farne parte. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti i precedenti emendamenti che essi hanno ratificato, accettato o approvato.