(Protocollo 1-art. 2)
                             Articolo 2 
                               Oggetto 
 
   Gli scopi del presente Protocollo sono: 
    a)  prevenire  e  combattere  la  tratta   delle   persone,   con
particolare attenzione per le donne ed i fanciulli; 
    b) proteggere ed assistere le vittime di tale  tratta  nel  pieno
rispetto dei loro diritti fondamentali; 
    c) promuovere la cooperazione fra gli  Stati  Parte  al  fine  di
conseguire tali obiettivi.