(Protocollo 1-art. 3)
                             Articolo 3 
                            Terminologia 
 
   a) L'espressione "tratta di persone" significa il reclutamento, il
trasporto,  il  trasferimento,  l'alloggiamento  o  l'accoglienza  di
persone con  la  minaccia  di  ricorrere  alla  forza,  o  con  l'uso
effettivo della forza o di altre forme di  coercizione,  mediante  il
rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorita' o una situazione
di vulnerabilita', o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di
vantaggi al fine di  ottenere  il  consenso  di  una  persona  avente
autorita' su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo  sfruttamento
include, come minimo, lo sfruttamento della  prostituzione  di  altre
persone, o altre forme di sfruttamento  sessuale,  lavori  o  servizi
forzati, schiavismo o  prassi  affini  allo  schiavismo,  servitu'  o
prelievo di organi; 
   b) Il consenso di una vittima della tratta di persone al probabile
sfruttamento di cui  al  capoverso  (a)  del  presente  articolo,  e'
irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi dei  mezzi  di
cui al capoverso a); 
   c) il reclutamento, il trasporto, l'alloggiamento o  l'accoglienza
di un fanciullo al fine di sfruttarlo sara'  considerato  "tratta  di
persone" anche se non sono utilizzati i mezzi descritti al  capoverso
a) del presente articolo; 
   (d) il termine "fanciullo" significa  qualsiasi  persona  di  eta'
inferiore a diciotto anni.