(Protocollo 1-art. 4)
                             Articolo 4 
                       Portata di applicazione 
 
   Il  presente  Protocollo  si   applichera',   salvo   disposizione
contraria, alla prevenzione, alle investigazioni ed  ai  procedimenti
concernenti i reati  stabiliti  in  conformita'  all'articolo  5  del
presente Protocollo, quando tali reati sono di natura  transnazionali
e vi e' implicato  un  gruppo  criminale  organizzato,  nonche'  alla
protezione delle vittime di tali reati.