(Protocollo 1-art. 5)
                             Articolo 5 
                           Incriminazione 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adottera' tutte le misure legislative e di
altra natura, necessarie per determinare in quanto reato gli atti  di
cui all'articolo 3  del  presente  Protocollo,  qualora  siano  stati
commessi intenzionalmente. 
   2. Ciascun Stato Parte adottera' inoltre le misure  legislative  e
di altra natura che possono essere  necessarie  per  determinare,  in
quanto reato: 
    (a) fatti salvi  i  concetti  fondamentali  del  suo  ordinamento
giuridico,  il  tentativo  di  commettere  un  reato  determinato  in
conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; 
    (b) la partecipazione a titolo di complicita', ad un reato 
stabilito in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; e 
    (c)  il  fatto  di  organizzare  la  perpetrazione  di  un  reato
stabilito in conformita' al paragrafo I del presente articolo,  o  di
fornire istruzioni ad altre persone affinche' lo commettano.