(Protocollo 1-art. 6)
                             Articolo 6 
Assistenza e proiezione concesse alle vittime della tratta di persone 
 
   1. Se del caso, e nella misura del  possibile  in  base  alla  sua
legislazione  interna,  ciascun  Stato  Parte  tutela  la  privacy  e
l'identita' delle vittime della tratta di persone,  facendo  in  modo
che i procedimenti  giudiziali  relativi  a  tale  tratta  non  siano
divulgati al pubblico. 
   2. Ciascuno Stato Parte si accerta che il suo ordinamento  interno
giuridico o amministrativo preveda misure atte a fornire alle vittime
della tratta di persone, se del caso: 
    a) informazioni sulle  procedure  giudiziarie  ed  amministrative
applicabili; 
    b) un'assistenza per fare in modo che i loro  pareri  e  le  loro
preoccupazioni siano fatte valere e che se ne tenga conto nelle  fasi
appropriate della procedura penale intentata  contro  gli  autori  di
reati, in maniera tale da non pregiudicare i diritti della difesa. 
   3. Ogni Stato Parte prevede di attuare misure al fine di garantire
il ristabilimento fisico, psicologico e sociale delle  vittime  della
tratta di persone, ivi compreso, se del caso, in cooperazione con  le
organizzazioni non governative, altre  organizzazioni  competenti  ed
altri elementi della societa' civile, ed in  particolare  di  fornire
loro: 
    (a) Un alloggio adeguato; 
    (b)  Consulenza  ed  informazioni,  in  particolare  per   quanto
riguarda i diritti che la legge riconosce loro,  in  una  lingua  per
esse comprensibile; 
    (c) Un'assistenza medica, psicologica e materiale; 
    (d)  Possibilita'  di  lavoro,  d'istruzione  e   di   formazione
professionale. 
   4. Ciascun Stato Parte tiene conto, nell'applicare le disposizioni
del presente articolo, dell'eta', del sesso e dei  bisogni  specifici
delle  vittime  della  tratta  di  persone,  soprattutto  i   bisogni
specifici dei fanciulli ed in particolare l'alloggio, l'istruzione  e
cure adeguate. 
   5. Ciascun Stato Parte fa in modo di garantire la sicurezza fisica
delle vittime della tratta di persone quando queste ultime si trovano
sul suo territorio. 
   6. Ciascun Stato Parte si accerta che il suo ordinamento giuridico
interno preveda misure che  offrono  alle  vittime  della  tratta  di
persone la possibilita' di ottenere un risarcimento del danno subito.