Articolo 7 Status delle vittime della tratta di persone negli Stati di accoglienza 1. Oltre a prendere provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte esaminera' se sia il caso di adottare misure legislative o altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di rimanere sul suo territorio, provvisoriamente o in modo stabile, nei casi appropriati. 2. Nell'applicare la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte terra' debitamente conto dei fattori umanitari e personali.