(Protocollo 1-art. 7)
                             Articolo 7 
Status  delle  vittime  della  tratta  di  persone  negli  Stati   di
                             accoglienza 
 
   1. Oltre a prendere provvedimenti ai  sensi  dell'articolo  6  del
presente Protocollo, ciascuno Stato Parte esaminera' se sia  il  caso
di adottare misure legislative o altre misure adeguate che consentano
alle vittime della tratta di persone di rimanere sul suo  territorio,
provvisoriamente o in modo stabile, nei casi appropriati. 
   2. Nell'applicare la disposizione del  paragrafo  1  del  presente
articolo, ciascuno Stato Parte terra' debitamente conto  dei  fattori
umanitari e personali.