(Protocollo 1-art. 8)
                             Articolo 8 
           Rimpatrio delle vittime della tratta di persone 
 
   1. Lo Stato Parte di cui e' concittadino una vittima della  tratta
di persone o in cui tale persona aveva diritto di risiedere a  titolo
permanente al momento del suo ingresso  nel  territorio  dello  Stato
Parte di accoglienza, facilita ed accetta, tenendo debitamente  conto
della sicurezza di questa persona, il rientro di  quest'ultima  senza
ritardi indebiti o irragionevoli. 
   2. Quando uno Stato Parte rimanda  una  vittima  della  tratta  di
persone in uno Stato Parte di cui detta persona e' concittadina o nel
quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al  momento
della sua entrata nel territorio dello Stato  Parte  di  accoglienza,
questo rientro avviene  tenendo  debitamente  conto  della  sicurezza
della persona, nonche' della fase in cui si trova qualsiasi procedura
giudiziaria connessa al fatto che  detta  persona  e'  vittima  della
tratta; questo rientro e' preferibilmente volontario. 
   3.Su richiesta di uno Stato Parte di accoglienza, uno Stato  Parte
richiesto verifica, senza ritardi indebiti o  irragionevoli,  se  una
vittima della tratta di persone  e'  un  suo  cittadino  o  se  aveva
diritto di risiedere  a  titolo  permanente  sul  suo  territorio  al
momento dell'entrata sul territorio dello Stato Parte d'accoglienza. 
   4. Al fine di facilitare il ritorno di una vittima della tratta di
persone, sprovvista di adeguati documenti, lo Stato Parte  -  di  cui
questa persona e'  cittadina  o  nel  quale  essa  aveva  diritto  di
risiedere a titolo  permanente  al  momento  della  sua  entrata  sul
territorio dello Stato Parte di accoglienza- accetta di rilasciare, a
richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio  o
ogni altra autorizzazione necessaria per permettere a questa  persona
di recarsi sul suo territorio e di esservi riammessa. 
   5. Il presente accordo non pregiudica qualsiasi  diritto  concesso
alle vittime della tratta di persone da qualsiasi legge  dello  Stato
Parte di accoglienza. 
   6. Il presente articolo  non  pregiudica  qualsivoglia  accordo  o
intesa bilaterale o  multilaterale  applicabile  che  disciplina,  in
tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.