Articolo 8 Rimpatrio delle vittime della tratta di persone 1. Lo Stato Parte di cui e' concittadino una vittima della tratta di persone o in cui tale persona aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte di accoglienza, facilita ed accetta, tenendo debitamente conto della sicurezza di questa persona, il rientro di quest'ultima senza ritardi indebiti o irragionevoli. 2. Quando uno Stato Parte rimanda una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui detta persona e' concittadina o nel quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento della sua entrata nel territorio dello Stato Parte di accoglienza, questo rientro avviene tenendo debitamente conto della sicurezza della persona, nonche' della fase in cui si trova qualsiasi procedura giudiziaria connessa al fatto che detta persona e' vittima della tratta; questo rientro e' preferibilmente volontario. 3.Su richiesta di uno Stato Parte di accoglienza, uno Stato Parte richiesto verifica, senza ritardi indebiti o irragionevoli, se una vittima della tratta di persone e' un suo cittadino o se aveva diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio al momento dell'entrata sul territorio dello Stato Parte d'accoglienza. 4. Al fine di facilitare il ritorno di una vittima della tratta di persone, sprovvista di adeguati documenti, lo Stato Parte - di cui questa persona e' cittadina o nel quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento della sua entrata sul territorio dello Stato Parte di accoglienza- accetta di rilasciare, a richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio o ogni altra autorizzazione necessaria per permettere a questa persona di recarsi sul suo territorio e di esservi riammessa. 5. Il presente accordo non pregiudica qualsiasi diritto concesso alle vittime della tratta di persone da qualsiasi legge dello Stato Parte di accoglienza. 6. Il presente articolo non pregiudica qualsivoglia accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.