(Protocollo 1-art. 9)
                             Articolo 9 
               Prevenzione della tratta delle persone 
 
   1. Gli Stati  Parte  istituiscono  politiche,  programmi,  nonche'
altre misure per: 
    a) prevenire e combattere la tratta delle persone; e 
    b) proteggere le vittime della tratta di persone, in  particolare
le donne ed i fanciulli, da una nuova vittimizzazione. 
   2. Gli Stati Parti faranno ogni sforzo per prendere  provvedimenti
come  ricerche,  campagne  d'informazione  e   campagne   nei   mezzi
d'informazione, nonche' iniziative sociali ed economiche, al fine  di
prevenire e combattere la tratta delle persone. 
   3. Le politiche, i  programmi  e  le  altre  misure  stabilite  in
conformita' al presente articolo, includeranno,  a  seconda  di  come
convenga, una cooperazione  con  le  organizzazioni  non-governative,
altre organizzazioni competenti  ed  altri  elementi  della  societa'
civile. 
   4.  Gli  Stati  Parti  adotteranno  o  rafforzeranno  misure,   in
particolare mediante la cooperazione bilaterale o multilaterale,  per
rimediare ai fattori che rendono le persone, in particolare le  donne
ed i  fanciulli,  vulnerabili  alla  tratta,  come  la  poverta',  il
sotto-sviluppo e la mancanza di pari opportunita'. 
   5. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure  legislative
o altri provvedimenti come le  misure  in  materia  d'istruzione,  di
natura  sociale  o  culturale,  in  particolare  per  mezzo  di   una
cooperazione bilaterale e multilaterale, al fine di  scoraggiare  una
domanda che favorisca le forme  di  sfruttamento  delle  persone,  in
particolare di donne e di  bambini,  e  che  sfoci  nella  tratta  di
persone.