(Protocollo 2-art. 10)
                             Articolo 10 
Obblighi  generali  concernenti   i   sistemi   di   licenze   o   di
  autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito. 
 
   1. Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema  efficace
di licenze o di autorizzazioni per  l'esportazione  e  l'importazione
nonche' di misure sul transito internazionale, per  il  trasferimento
di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 
   2. Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione per
invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno
Stato parte si accerta che: 
    a)  Gli  Stati   importatori   abbiano   rilasciato   licenze   o
autorizzazioni d'importazione; 
    b) Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per  iscritto,
prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito, e cio' senza
pregiudizio di accordi o  di  intese  bilaterali  e  multilaterali  a
favore degli Stati senza litorale. 
   3. La licenza o l'autorizzazione di esportazione e  d'importazione
e  la   relativa   documentazione   di   accompagnamento   contengano
informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data  del
rilascio, la data di scadenza, il paese  di  esportazione,  il  paese
d'importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da
fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e  la  loro  quantita',
nonche', in caso di transito, i paesi di  transito.  Le  informazioni
riportate nella  licenza  d'importazione  devono  essere  fornite  in
anticipo agli Stati di transito. 
   4. Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte  esportatore,
a sua richiesta, della ricezione degli invii di  armi  da  fuoco,  di
loro parti ed elementi o di munizioni. 
   5. Ciascuno Stato Parte  prende,  nell'ambito  dei  propri  mezzi,
misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di
licenze o di autorizzazioni siano sicure e che  l'autenticita'  delle
licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata. 
   6. Gli Stati Parte possono  adottare  procedure  semplificate  per
l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di  armi
da fuoco, di loro  parti,  elementi  e  munizioni,  per  tini  legali
verificabili  come  la  caccia,  il  tiro   sportivo,   la   perizia,
l'esposizione o la riparazione.