(Protocollo 2-art. 11)
                             Articolo 11 
                Misure di sicurezza e di prevenzione 
 
   Al fine di individuare, prevenire ed eliminare  furti,  perdite  o
dirottamenti, nonche' la fabbricazione ed  il  traffico  illecito  di
armi da fuoco, di loro parti, elementi e  munizioni,  ciascuno  Stato
Parte prende adeguati provvedimenti: 
    a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di  loro  parti,
elementi   e    munizioni    al    momento    della    fabbricazione,
dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il  suo
territorio; 
    b) per accrescere l'efficacia dei controlli  delle  importazioni,
delle esportazioni e del transito, ivi compresi,  se  del  caso,  dei
controlli alle  frontiere,  nonche'  l'efficacia  della  cooperazione
transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.