Articolo 11 Misure di sicurezza e di prevenzione Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonche' la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti: a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio; b) per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonche' l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.