(Protocollo 2-art. 12)
                             Articolo 12 
                            Informazioni 
 
   1. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione,  gli  Stati
Parte si scambiano,  conformemente  ai  loro  rispettivi  ordinamenti
giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti in ogni caso  di
specie, concernenti in particolare i fabbricanti, i  negozianti,  gli
importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta cio' e'  possibile,  i
trasportatori autorizzati di armi da fuoco, di loro parti, elementi e
munizioni. 
   2. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione,  gli  Stati
Parte si scambiano,  conformemente  ai  loro  rispettivi  ordinamenti
giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti  in
modo particolare: 
    a)  i  gruppi  criminali   organizzati   i   quali   notoriamente
partecipano o sono sospettati di partecipare alla fabbricazione o  al
traffico illecito di  armi  da  fuoco,  di  loro  parti,  elementi  e
munizioni; 
    b) i mezzi di dissimulazione utilizzati nella fabbricazione o nel
traffico illecito di  armi  da  fuoco,  di  loro  parti,  elementi  e
munizioni ed i mezzi per rilevarli; 
    c) le metodologie  ed  i  mezzi,  i  punti  di  spedizione  e  di
destinazione  e  gli  itinerari  solitamente  utilizzati  dai  gruppi
criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da
fuoco, di loro parti, elementi e munizioni; 
    d) i dati di  esperienza  a  carattere  legislativo,  nonche'  le
prassi e le misure volte  a  prevenire,  combattere  e  sradicare  la
fabbricazione ed il traffico illecito  di  armi  da  fuoco,  di  loro
parti, elementi e munizioni. 
   3. Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come
convenga, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti,  utili
ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di  rafforzare
reciprocamente  la  loro  capacita'  di  prevenire  e   scoprire   la
fabbricazione ed il traffico illecito  di  armi  da  fuoco,  di  loro
parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini  e  d'intraprendere
azioni giudiziarie contro le persone coinvolte  in  queste  attivita'
illecite. 
   4. Gli Stati Parte cooperano fra di loro  per  seguire  le  tracce
delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano
state eventualmente  oggetto  di  una  fabbricazione  o  di  traffici
illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel limite dei loro  mezzi,
alle richieste di assistenza in questo settore. 
   5.  Fatti  salvi  i  concetti  fondamentali  del  suo  ordinamento
giuridico o di altri accordi internazionali,  ogni  Stato  Parte  che
riceve informazioni da un  altro  Stato  Paste  in  applicazione  del
presente articolo, ivi comprese  informazioni  esclusive  concernenti
transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza  e  rispetta
tutte le loro limitazioni d'uso se e' richiesto in  tal  senso  dallo
Stato Parte che le fornisce. Se tale  riservatezza  non  puo'  essere
garantita, lo Stato Parte  che  ha  fornito  le  informazioni  ne  e'
avvisato prima che queste ultime siano divulgate.