(Protocollo 2-art. 13)
                             Articolo 13 
                            Cooperazione 
 
   1. Gli Stati Parte cooperano a livello  bilaterale,  regionale  ed
internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione
ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro  parti,  elementi  e
munizioni. 
   2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell'articolo 18 della Convenzione,
ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un  unico  punto
di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri  Stati
Parte per le questioni relative al presente Protocollo. 
   3. Gli Stati Parte si  adoperano  per  ottenere  l'appoggio  e  la
cooperazione di fabbricanti,  negozianti,  importatori,  esportatori,
agenti venditori  e  trasportatori  commerciali  di  armi  da  fuoco,
nonche' di loro parti, elementi e munizioni, al fine di  prevenire  e
individuare le attivita' illecite di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo.