Articolo 14 Formazione professionale ed assistenza tecnica 1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per migliorare la loro capacita' di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.