(Protocollo 2-art. 14)
                             Articolo 14 
           Formazione professionale ed assistenza tecnica 
 
   1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con  le  organizzazioni
internazionali competenti, a seconda di come  convenga,  in  modo  da
poter ottenere, su richiesta, la formazione  e  l'assistenza  tecnica
necessarie per migliorare la loro capacita' di prevenire,  combattere
e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco,
di loro parti,  elementi  e  munizioni,  ivi  compresa  un'assistenza
tecnica, finanziaria  e  materiale  per  le  questioni  di  cui  agli
articoli 29 e 30 della Convenzione.