(Protocollo 2-art. 16)
                             Articolo 16 
                    Soluzione delle controversie 
 
   1. Gli  Stati  Parte  fanno  ogni  forzo  per  risolvere  per  via
negoziale   le   controversie   concernenti    l'interpretazione    o
l'applicazione del presente Protocollo. 
   2. Ogni controversia fra  due  o  piu'  Stati  Parte,  concernente
l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo,  che  non
puo' essere risolta per via negoziale in  tempi  ragionevoli  e',  su
richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad  arbitrato.  Se
entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta  di  arbitrato,
gli Stati Parte non addivengono  ad  un  accordo  sull'organizzazione
dell'arbitrato,  uno  qualsiasi  fra  di  loro  puo'  sottoporre   la
controversia alla Corte internazionale di  Giustizia  presentando  un
ricorso conformemente allo Statuto della Corte. 
   3. Al momento della firma,  della  ratifica,  dell'accettazione  o
dell'approvazione  del  presente   Protocollo   o   dell'adesione   a
quest'ultimo, ogni Stato Parte puo' dichiarare che non  si  considera
vincolato dal paragrafo 2 del  presente  articolo.  Gli  altri  Stati
Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del  presente  articolo  nei
confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva. 
   4. Ogni Stato Parte che ha formulato  una  riserva  in  forza  del
paragrafo  3  del  presente  articolo  puo'  ritirarla  in  qualsiasi
momento,   indirizzando   una   notifica   al   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.