Articolo 16 Soluzione delle controversie 1. Gli Stati Parte fanno ogni forzo per risolvere per via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo. 2. Ogni controversia fra due o piu' Stati Parte, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non puo' essere risolta per via negoziale in tempi ragionevoli e', su richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non addivengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi fra di loro puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia presentando un ricorso conformemente allo Statuto della Corte. 3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, ogni Stato Parte puo' dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva. 4. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in forza del paragrafo 3 del presente articolo puo' ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.