(Protocollo 2-art. 19)
                             Articolo 19 
                             Emendamento 
 
   1. Alla  scadenza  di  un  termine  di  cinque  anni  a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato  Parte  del
Protocollo puo' presentare una proposta di emendamento e  depositarne
il testo presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica  in  tal  caso  la  proposta  di
emendamento agli Stati Parte ed  alla  Conferenza  delle  Parti  alla
Convenzione, in vista dell'esame della proposta  e  dell'adozione  di
una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella
Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per  raggiungere  un
consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in  tal  senso
si sono esauriti senza sia intervenuto un  accordo  occorrera',  come
estrema risorsa, affinche' l'emendamento possa  essere  adottato,  un
voto a maggioranza di  due  terzi  degli  Stati  Parte  del  presente
Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti. 
   2.   Le   organizzazioni   regionali   d'integrazione    economica
dispongono, per esercitare in forza del  presente  articolo  il  loro
diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di  voti
pari al numero dei loro Stati membri Parti del  presente  Protocollo.
Esse non esercitano il loro diritto di voto se i  loro  Stati  membri
esercitano il proprio, e viceversa. 
   3. Un  emendamento  adottato  conformemente  al  paragrafo  1  del
presente  articolo  e'  soggetto  alla   ratifica,   accettazione   o
approvazione degli Stati Parte. 
   4. Un emendamento adottato  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente articolo entrera' in vigore  per  uno  Stato  Parte  novanta
giorni dopo la data di deposito ad opera di detto Stato Parte  presso
il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite,  di
uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto
emendamento. 
   5. Un emendamento entrato in vigore ha  valenza  obbligatoria  nei
confronti degli Stati Parte che hanno espresso il  loro  consenso  ad
esserne vincolati. Gli altri Stati Parte  rimangono  vincolati  dalle
disposizioni del presente  Protocollo  e  da  tutti  gli  emendamenti
precedenti da essi ratificati, accettati o approvati.