Articolo 19 Emendamento 1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo puo' presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica in tal caso la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, in vista dell'esame della proposta e dell'adozione di una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per raggiungere un consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in tal senso si sono esauriti senza sia intervenuto un accordo occorrera', come estrema risorsa, affinche' l'emendamento possa essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti. 2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri Parti del presente Protocollo. Esse non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio, e viceversa. 3. Un emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e' soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte. 4. Un emendamento adottato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo entrera' in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito ad opera di detto Stato Parte presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto emendamento. 5. Un emendamento entrato in vigore ha valenza obbligatoria nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti gli emendamenti precedenti da essi ratificati, accettati o approvati.