(Protocollo 2-art. 4)
                             Articolo 4 
                       Portata d'applicazione 
 
   1.  Il  presente  Protocollo  si   applica,   salvo   disposizione
contraria,  alla  prevenzione  della  fabbricazione  e  del  traffico
illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e  munizioni
ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati  determinati
in conformita' all'articolo 5  di  detto  Protocollo,  quando  questi
reati  sono  di  natura  transnazionale  ed   un   gruppo   criminale
organizzato vi e' implicato. 
   2. Il presente Protocollo non  si  applica  alle  transazioni  fra
Stati o ai trasferimenti di uno Stato  qualora  la  sua  applicazione
dovesse pregiudicare il  diritto  di  uno  Stato  Parte  di  adottare
nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili  con  lo
Statuto delle Nazioni Unite.