(Protocollo 2-art. 5)
                             Articolo 5 
                           Incriminazione 
 
   1. Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi  e  gli
altri provvedimenti necessari per conferire il  carattere  di  reato,
quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente: 
    a) alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi
e munizioni; 
    b) al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi
e munizioni; 
    c) alla contraffazione  o  illecita  obliterazione,  rimozione  o
alterazione in modo illegale del marchio ( o dei marchi)  che  devono
comparire su un'arma da fuoco in forza dell'articolo 8  del  presente
Protocollo). 
   2.  Ciascuno  Stato  Parte  puo'  altresi'  adottare   le   misure
legislative ed altre necessarie per determinare  in  quanto  reati  i
seguenti comportamenti: 
    a) fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico,
il tentativo di commettere un reato determinato in conformita' al 
paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice; e 
    b)  il  fatto  di  organizzare,  dirigere,  aiutare,  facilitare,
incoraggiare, favoreggiare per mezzo di un aiuto o  di  consigli,  la
perpetrazione di un reato stabilito conformemente al paragrafo I  del
presente articolo.