(Protocollo 2-art. 6)
                             Articolo 6 
                      Confisca, sequestro e uso 
 
   1. Fatto salvo l'articolo  12  della  Convenzione  le  Parti,  per
quanto  possibile  nell'ambito   dei   loro   ordinamenti   giuridici
nazionali, adottano le misure necessarie per la confisca di  armi  da
fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto
di una fabbricazione o di un traffico illecito. 
   2. Gli Stati Parte  adottano,  nell'ambito  dei  loro  ordinamenti
giuridici nazionali, le misure necessarie ad  impedire  che  armi  da
fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di una
fabbricazione e di traffici illeciti cadano in  mano  a  persone  non
autorizzate, confiscando e distruggendo tali  armi,  le  loro  parti,
elementi e munizioni salvo se un'altra misura per disporne  e'  stata
ufficialmente autorizzata, ed a condizione che tali armi siano  state
contrassegnate e che le metodologie  per  disporre  di  tali  armi  e
munizioni siano state registrate.