(Protocollo 2-art. 9)
                             Articolo 9 
                Neutralizzazione delle armi da fuoco 
 
   Uno Stato Parte il quale, secondo la sua legislazione interna, non
considera un'arma da fuoco neutralizzata come arma da fuoco, prende i
provvedimenti necessari, ivi  compresa  la  determinazione  di  reati
specifici, se del caso, per impedire l'illecita  riattivazione  delle
armi da fuoco neutralizzate, in conformita' ai principi  generali  di
neutralizzazione in appresso: 
    a)  rendere  definitivamente  inutilizzabili  ed  impossibili  da
rimuovere,  sostituire   o   modificare   in   vista   di   qualsiasi
riattivazione,  tutte  le  parti  essenziali  di  un'arma  da   fuoco
neutralizzata; 
    b) prendere provvedimenti per, se  del  caso  far  verificare  le
misure di neutralizzazione da un'autorita'  competente,  al  fine  di
garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco  la  rendano
definitivamente inutilizzabile; 
    c) prevedere, nell'ambito della verifica da parte  dell'autorita'
competente,  il  rilascio  di  un  certificato  o  di  un   documento
attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione  a
tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco.