(Protocollo 3-art. 1)
   Traduzione non ufficiale 
 
 
    PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE 
        CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA PER 
       COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI VIA TERRA, 
                         VIA MARE E VIA ARIA 
 
   Preambolo 
   Gli Stati - Parte del presente Protocollo, 
   Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere  il
traffico di migranti via terra, mare e  aria  richiede  un  approccio
internazionale globale che includa la  cooperazione,  lo  scambio  di
informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure  di  carattere
socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale, 
   Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/212 datata 22
dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati  membri
ed il sistema  delle  Nazioni  Unite  a  rafforzare  la  cooperazione
internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali
al fine di affrontare le cause che sono alla base  della  migrazione,
specialmente quelle  connesse  alla  poverta',  e  a  massimizzare  i
vantaggi della migrazione internazionale per gli  interessati,  e  ha
incoraggiato,  laddove   necessario,   i   meccanismi   subregionali,
regionali ed interregionali a continuare ad affrontare  la  questione
della migrazione e dello sviluppo, 
   Convinti della necessita' di fornire ai  migranti  un  trattamento
umano ed una piena tutela dei loro diritti, 
   Tenendo conto del fatto che, nonostante il  lavoro  intrapreso  in
altre tribune internazionali, non vi e' nessun  strumento  universale
che affronti tutti gli aspetti  del  traffico  di  migranti  e  altre
questioni connesse. 
   Preoccupati per  il  significativo  aumento  delle  attivita'  dei
gruppi criminali organizzati nel settore di traffico  di  migranti  e
altre attivita' criminali connesse enunciate nel presente  Protocollo
che nuocciono gravemente agli Stati interessati, 
   Preoccupati anche per il fatto che il traffico  di  migranti  puo'
mettere in pericolo le vite o l'incolumita' dei migranti coinvolti, 
   Ricordando la risoluzione 53/111  dell'Assemblea  Generale  del  9
dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha  deciso  di  istituire  un
comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al  fine
di  elaborare  una  convenzione  internazionale  generale  contro  la
criminalita'    transnazionale    organizzata    e    di    esaminare
l'elaborazione, tra gli altri, di  uno  strumento  internazionale  in
materia di traffico clandestino e trasporto di  migranti,  anche  via
mare. 
   Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro  la
criminalita'   transnazionale   organizzata   con    uno    strumento
internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria,
sara' utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato. 
   Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
Relazione  con  la  Convenzione  delle  Nazioni   Unite   contro   la
               Criminalita' Transnazionale Organizzata 
 
   1. Il presente Protocollo integra  la  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la  criminalita'  transnazionale  organizzata.  Esso  e'
interpretato unitamente alla Convenzione. 
   2.  Le  disposizioni  della  Convenzione  si  applicano,   mutatis
mutandis, al presente Protocollo, salvo diversa disposizione. 
   3. I reati previsti  conformemente  all'articolo  6  del  presente
Protocollo sono  considerati  come  reati  previsti  ai  sensi  della
Convenzione.