(Protocollo 3-art. 10)
                             Articolo 10 
                            Informazione 
 
   1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28  della  Convenzione,
gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni  o  situati
in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il  traffico  di
migranti, si scambiano, al fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  del
presente Protocollo e in conformita' con il loro ordinamento  interno
giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti: 
    a)  punti  d'imbarco  e  di  destinazione,   nonche'   itinerari,
trasportatori e mezzi di trasporto che  si  sa  essere  utilizzati  o
sospettati di  essere  utilizzati  da  gruppi  criminali  organizzati
dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo; 
    b) l'identita' e i metodi di organizzazioni  o  gruppi  criminali
organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle
condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo; 
    c) l'autenticita' e le esatte caratteristiche  dei  documenti  di
viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonche' il furto o il connesso
uso improprio di documenti di viaggio o d'identita' in bianco; 
    d) i mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto di  persone,
la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o  qualsiasi  altro
uso improprio dei documenti di  viaggio  o  di  identita'  utilizzati
nelle condotte di cui all'articolo 6 del  presente  Protocollo  ed  i
mezzi per individuarli; 
    e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere  legislativo
per prevenire e contrastare le condotte di  cui  all'articolo  6  del
presente Protocollo; 
    f) le informazioni di carattere tecnologico e  scientifico  utili
alle autorita' di contrasto, in modo tale da rafforzare la  reciproca
capacita' di prevenire e individuare le condotte di cui  all'articolo
6 del presente Protocollo, nonche' di condurre indagini e  perseguire
coloro che vi sono implicati. 
   2. Uno  Stato  Parte  che  riceve  informazioni  assente  ad  ogni
richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni
che pone restrizioni sul loro utilizzo.