(Protocollo 3-art. 11)
                             Articolo 11 
                         Misure di frontiera 
 
   1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali  in  relazione
alla libera circolazione delle persone, gli Stati  Parte  rafforzano,
nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari  per
prevenire ed individuare il traffico di migranti. 
   2. Ciascuno Stato Parte  adotta  le  misure  legislative  o  altre
misure opportune per impedire, per  quanto  possibile,  ai  mezzi  di
trasporto gestiti da trasportatori commerciali di  essere  utilizzati
nella commissione del reato di cui all'articolo 6,  paragrafo  1  (a)
del presente Protocollo. 
   3. Laddove opportuno,  e  senza  pregiudizio  per  le  convenzioni
internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo  per  i
trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di  trasporto
o  proprietario  o  gestore  di  qualsiasi  mezzo  di  trasporto,  di
verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti  di
viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza. 
   4. Ciascuno Stato  Parte  prende  i  provvedimenti  richiesti,  in
conformita' al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di
violazione  degli  obblighi  di  cui  al  paragrafo  3  del  presente
articolo. 
   5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di  misure
che consentono, in conformita' al suo diritto interno, il rifiuto  di
ingresso o  il  ritiro  di  visti  per  le  persone  coinvolte  nella
commissione dei reati di cui presente Protocollo. 
   6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione,  gli  Stati  Parte
prendono in considerazione il rafforzamento  della  cooperazione  tra
gli organismi di controllo delle  frontiere  tramite,  tra  le  altre
misure, la costituzione ed  il  mantenimento  di  canali  diretti  di
comunicazione.