(Protocollo 3-art. 12)
                             Articolo 12 
                 Sicurezza e controllo dei documenti 
 
   Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi
disponibili, per: 
    (a) assicurare che i documenti di viaggio o di identita' da  esso
rilasciati siano di una qualita' tale da non poter essere  facilmente
utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente 
falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e 
    (b) assicurare l'integrita'  e  la  sicurezza  dei  documenti  di
viaggio o di identita' rilasciati da o per conto dello Stato Parte  e
per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.