(Protocollo 3-art. 18)
    

                              Articolo 18
               Ritorno dei migranti oggetto di traffico

1.  Ciascuno  Stato  Parte acconsente a facilitare e ad accettare,
senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che
e' stata oggetto della condotte di cui
2.  Ciascuno  Stato Parte prende in considerazione la possibilita'
di  facilitare  e  accettare  il  ritorno di una persona che e' stata
oggetto  delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo
e  che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al
momento  del  suo  ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformita'
con il suo diritto interno.
3.  Su  richiesta  dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte
richiesto  verifica  senza  indebito  o  irragionevole ritardo, se la
persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del
presente  Protocollo  e'  suo  cittadino o ha il diritto di residenza
permanente sul suo territorio.
4.  Al  fine  di facilitare il ritorno di una persona che e' stata
oggetto  delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo
e che non e' in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte
di  cui  quella  persona  e'  cittadina  o  in  cui  ha il diritto di
residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato
Parte  di  accoglienza,  i  documenti di viaggio adeguati o qualsiasi
altra  autorizzazione  necessaria  per  permettere  alla  persona  di
viaggiare e ritornare nel suo territorio.
5. Ciascun Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che e'
stata  oggetto  delle  condotte  di  cui  all'articolo 6 del presente
Protocollo,  prende  le misure appropriate per eseguire il ritorno in
modo  organizzato  e tenendo conto della incolumita' e dignita' della
persona.
6.   Gli   Stati   Parti   possono  cooperare  con  le  competenti
organizzazioni    internazionali   nell'applicazione   del   presente
articolo.
7. Il presente Articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti
riconosciuti  alle  persone  che sono state oggetto delle condotte di
cui  all'articolo 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello
Stato Parte d'accoglienza.
8.  IL  presente  articolo  non pregiudica gli obblighi assunti ai
sensi   di   qualsiasi   altro  trattato  applicabile,  bilaterale  o
multilaterale,  o  qualsiasi  altro  accordo  o  intesa  di carattere
operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno
delle   persone   che  sono  state  oggetto  delle  condotte  di  cui
all'articolo 6 del presente Protocollo.