Articolo 18 Ritorno dei migranti oggetto di traffico 1. Ciascuno Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che e' stata oggetto della condotte di cui 2. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la possibilita' di facilitare e accettare il ritorno di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del suo ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformita' con il suo diritto interno. 3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e' suo cittadino o ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio. 4. Al fine di facilitare il ritorno di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che non e' in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona e' cittadina o in cui ha il diritto di residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e ritornare nel suo territorio. 5. Ciascun Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, prende le misure appropriate per eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto della incolumita' e dignita' della persona. 6. Gli Stati Parti possono cooperare con le competenti organizzazioni internazionali nell'applicazione del presente articolo. 7. Il presente Articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza. 8. IL presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.